Nulla Osta
Che cosa è il Nulla Osta - Regolamento del Parco che disciplina il Nulla Osta - Presentazione della domanda
Che cosa è il Nulla Osta
Il Nulla Osta è l’autorizzazione a compiere interventi, impianti ed opere all’interno del Parco ed è disciplinato da:
- l’articolo 13 (Nulla osta) della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette), che così recita:
- Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatesi per decorrenza dei termini.
- Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente parco ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
- Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare per una sola volta di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
- l’articolo 20 (Concessione ed autorizzazione nell’area soggetta al piano del parco) della Legge regionale 24/1994 (Legge di istituzione dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli) come modificato dalla Legge regionale 62/2008, che così recita:
- Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell’ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 della L. 6 dicembre 1991 n. 394.
- Il nulla osta di cui al comma 2, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento della legislazione in materia in materia di boschi e terreni montani).
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Regolamento del Parco che disciplina il Nulla Osta
Art. 52 - Nulla osta- Autorizzazione
- Al fine della tutela delle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche del territorio del Parco, qualsiasi uso o trasformazione, anche provvisori, del territorio e delle acque superficiali e di falda, che non rientri nella normale attività agricola, deve essere preventivamente assentito dall’Ente Parco, al fine di verificare la loro conformità rispetto alla disciplina del presente regolamento e la loro sostenibilità ambientale.
- Il rilascio di permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti, opere ed attività, all’interno del territorio di cui all’art. 1, è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente Parco.
- Il rilascio del nulla osta e’ comunque necessario anche per tutti gli interventi, impianti opere e attività che comportino una modifica, ancorché temporanea, rilevante sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
- La durata di validità del nulla osta è quella dell’atto autorizzativo al quale si lega, e comunque non può essere superiore a quattro anni dalla data del rilascio.
- Per tutti gli interventi e le opere che possano avere incidenza sui siti di importanza comunitaria, individuati e classificati ai sensi della vigente normativa, o sulle aree ad essi limitrofe, il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta lo studio di incidenza ambientale o una relazione tecnica che dimostri che la natura dell’intervento è tale da non avere incidenza sui siti; la valutazione dell’incidenza ambientale da parte dell’Ente Parco costituisce presupposto per una valida ed ammissibile richiesta di nulla osta.
- Nei casi in cui il nulla osta disponga, quale condizione o prescrizione, la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sull’ambiente, l’Ente Parco ha facoltà di chiedere la preventiva stipula di polizza fidejussoria a carico del soggetto interessato ed a favore dell’Ente Parco, per un importo pari a quello stimato per la realizzazione degli interventi di mitigazione/compensazione. Analoga polizza fidejussoria può essere richiesta per tutti gli interventi che comportano rischi ambientali, commisurata ai costi della eventuale rimessa in pristino e/o della eventuale bonifica.
Art. 53 - Procedura per il nulla osta
- La richiesta di nulla osta deve pervenire all’Ente Parco completa delle generalità del richiedente e di tutta la documentazione tecnico grafica progettuale, in n° 2 copie, necessaria per l’esatta individuazione, la puntuale definizione e la corretta valutazione dell’intervento proposto.
- La richiesta di nulla osta per interventi, impianti ed opere soggetti a permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni, denuncia di inizio attività o altri provvedimenti e titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente, deve pervenire all’Ente Parco per il tramite del Comune territorialmente competente, dopo che lo stesso abbia verificato la titolarità del soggetto interessato, la legittimità del manufatto preesistente (ove necessario) e l’adeguatezza della richiesta accompagnata dagli eventuali pareri delle altre Amministrazioni competenti, se necessari e già espressi.
- Nei casi in cui la richiesta di nulla osta pervenga direttamente dal richiedente, oltre quanto previsto dal comma 1, la stessa dovrà contenere autocertificazione, ai sensi di legge, resa dall’interessato circa la titolarità sul bene oggetto di intervento e tutta la relativa documentazione catastale riportante la titolarità.
- La carenza, l’insufficienza o l’incompletezza della documentazione determina l’interruzione del termine di conclusione del procedimento, il quale riparte a decorrere dalla presentazione o regolarizzazione dei documenti. Nel caso di inadempienza del richiedente il procedimento si conclude e viene archiviato.
- Nel procedimento amministrativo, l'Ente Parco garantisce comunque l’uniformità della propria attività alle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" e successive modifiche ed integrazioni, ed al proprio Regolamento sul Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso.
Art. 54 - Esibizione del nulla osta
- Il nulla osta rilasciato deve essere obbligatoriamente esibito a richiesta degli addetti ai controlli del Parco e degli Enti istituzionalmente competenti.
Art. 55 - Assenza o difformità dal nulla osta o da autorizzazione
- Nel territorio soggetto al Piano del Parco chiunque proceda ad opere, interventi, impianti o comunque a fattispecie rientranti nelle previsioni della L.R. 24/1994, o eserciti attività in assenza o in difformità del nulla osta o di autorizzazione di cui al precedente art. 52, incorre nelle sanzioni previste dal Titolo VIII del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.
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Presentazione della domanda
Per presentare domanda di Nulla Osta, relativa ad interventi, opere o utilizzi nel territorio del Parco, è necessario specifico progetto, con la documentazione tecnico amministrativa del caso, riguardante il tipo di intervento, impianto, opera o utilizzazione, oggetto della richiesta.
A titolo solamente indicativo si rimanda alla documentazione di norma prevista per legge e da regolamenti in materia urbanistico edilizia, quale:
- attestazione della titolarità del richiedente rispetto al bene oggetto di intervento
- attestazione della legittimità del bene oggetto di intervento
- dettagliata relazione tecnica a firma di progettista abilitato, con la verifica di conformità degli interventi da realizzare agli atti di governo e pianificazione del territorio del Parco (segnatamente piano del parco, piani di gestione - attuattivi del piano del parco -, regolamento del parco)
- mappature e cartografie di identificazione della zona di intervento e di localizzazione dell’area interessata
- esaustiva documentazione fotografica in originale a colori dello stato dei luoghi e del contesto ambientale territoriale
- completi elaborati grafici di rilievo e descrizione dello stato di fatto, a firma di progettista abilitato
- completi elaborati grafici atti ad esplicitare e spiegare il progetto proposto, a firma di progettista abilitato.
La domanda di nulla osta (ex art. 20 L.R.T. 24/1994) dovrà essere inviata a:
Ente Parco Migliarino san Rossore Massaciuccoli
Tenuta di san Rossore – Località Cascine Vecchie
56122 Pisa PI
completa della documentazione sopra richiamata e con tutte le generalità anagrafiche e di recapito del richiedente avente titolo.
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Documenti scaricabili:
- Nuova procedura per il rilascio del nulla osta.
- Fac-simile per la presentazione di osservazioni a seguito di un prediniego a nulla osta (procedura specificamente prevista per legge).
- Raccolta delle principali prescrizioni per la realizzazione di interventi soggetti a nulla osta.




