Storia e finalità

Il Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dopo alterne vicende ed una lunga elaborazione politica, sociale e culturale (simile ad altre realtà del panorama nazionale), viene istituito con  Legge Regionale Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979

La legge istituiva il Parco Naturale, inteso come territorio ed ambito di competenza, fissandone gli scopi e delineandone i confini (art. 1 e 2). L’art. 3, invece, individuava e istituiva l’ente di gestione del Parco stesso: nasce così il “Consorzio del Parco Naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, al quale viene attribuita, anche se in via provvisoria, la gestione e l’amministrazione. Formato dalle rappresentanze delle 7 amministrazioni interessate (5 Comuni e 2 Province), il Consorzio comincia a muovere i suoi primi passi già nel 1980. La legge istitutiva, lo statuto ed altri strumenti normativi successivi, ne hanno delineato la struttura ed il funzionamento, dotando lo stesso Consorzio di una organizzazione “autonoma” (almeno dal punto di vista operativo) per una corretta ed efficiente gestione del Parco. Primo presidente del Consorzio è stato il prof. Giacinto Nudi, poi seguito dal prof. Tiziano Raffaelli: in ricordo, a loro è stata intitolata la Sala del Consiglio Direttivo.

La complessità e la difficoltà di gestione di un Parco hanno nel tempo generato la necessità che tale compito fosse affidato ad un ente autonomo, svincolato cioè dal vincolo (o veto) di altre amministrazioni, affidando allo stesso il precipuo compito di gestire del tutto autonomamente il Parco, dal punto di vista sia politico che economico finanziario, dall’organizzazione ai servizi, dai controlli alla stesura dei piani e dei regolamenti, dalla promozione ed educazione ambientale alla vigilanza sul territorio.

Agli inizi degli anni 90 infatti, con l’avvento della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e della  Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), si apre un nuovo scenario che conduce alla soppressione del Consorzio e alla istituzione dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

La  Legge Regionale n. 24 del 16 marzo 1994 ha istituito (a norma dell’art. 23 della “Legge n. 394/1991) l’Ente di Diritto Pubblico denominato “Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”. L’istituzione dell’Ente Parco è stata successiva alla riforma delle Autonomie Locali, avvenuta con Legge n. 142/1990; questa legge aveva come obiettivo una maggiore autonomia normativa, organizzativa e amministrativa degli enti locali. Sulla scia di queste riforme la Regione Toscana ha istituito un Ente (cioè una persona giuridica pubblica, titolare di situazioni giuridiche), che, pur mantenendo una azione di controllo regionale, gestisse e amministrasse autonomamente il territorio di riferimento, con il coinvolgimento degli Enti territoriali interessati.

Con la Legge  n. 30 del 19 marzo 2015 la Regione Toscana ridefinisce le norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e introduce modifiche alle leggi di istituzione dei parchi regionali.

Gli indici di riconoscimento di un Ente di diritto pubblico nell’esperienza di questo Ente Parco sono i seguenti:

  1. Costituzione ad iniziativa pubblica (legge regionale);
  2. Un sistema di controlli (statali e regionali);
  3. Un finanziamento pubblico istituzionale.

La normativa di riferimento applicabile all’Ente Parco, per analogia, è pertanto quella delle autonomie locali.

La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti e le deliberazioni che impegnino l’amministrazione verso l’esterno (ad eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio Direttivo dalla legge e/o dallo Statuto), spetta al Direttore, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo, in relazione alle determinazioni del Presidente e agli indirizzi del Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati; esercita poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; promuove e resiste in giudizio alle liti ed ha corrispondenti poteri di conciliare e transigere; svolge attività di gestione di rapporti sindacali e del lavoro; coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi. La figura del Direttore, così come la nomina ed i compiti, sono definiti dagli articoli 21 e 22 dello Statuto e dall’art. 12 della legge istitutiva n. 24/1994.

Finalità dell’Ente Parco

Le Finalità dell’Ente Parco sono chiaramente espresse dall’art. 2 dello statuto: “L’Ente Parco persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, e la tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori. Esso promuove la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonché l’educazione e la formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche territoriali, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni delegate all’Ente Parco dalla Regione Toscana”.