Vincolo idrogeologico

Gli interventi nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico – boschi, in genere – devono essere autorizzati. Questo tipo di autorizzazione deve verificare le possibili conseguenze dell’intervento richiesto sulla funzione idrogeologica (in origine, regimazione delle acque, stabilità dei versanti, protezione dai venti; per esteso, le diverse funzioni proprie dei boschi) delle aree vincolate.

La legge nazionale in vigore che sta all’origine del vincolo idrogeologico è un Regio decreto del 1923 (RD 3267/1923). In Toscana la materia è stata riordinata dalla Legge Forestale della Toscana (LR 21 marzo 2000, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni).

In base alla legge Forestale della Toscana tutti i boschi della Regione sono soggetti a vincolo idrogeologico. Inoltre, nel Parco sono soggetti alla stessa disciplina del vincolo idrogeologico anche le “zone di rimboschimento” definite dal Piano per il Parco (cfr. art. 6 del Piano Territoriale del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515).

Nei boschi del Parco quindi le autorizzazioni inerenti il vincolo idrogeologico sono rilasciate contestualmente al Nulla Osta e riguardano tutti gli interventi selvicolturali (tagli rasi, diradamenti, rimboschimenti, opere connesse, ecc).

Competenze

Postato il

9 Luglio 2019

Competenze

Postato il

9 Luglio 2019