Vincolo paesaggistico

L’articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione, e ne promuove la valorizzazione.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico concorrono a difendere la memoria della comunità nazionale, la sua unità ed il suo territorio.

Partendo da queste prime basi è stata stipulata a Firenze nell’ottobre del 2000 tra tutti gli Stati membri della Comunità Europea la “Convenzione europea del paesaggio“, nella quale si definisce “paesaggio”: “una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’interazione di fattori naturali e antropici”.

Il paesaggio, sebbene concetto molto recente e legato alla cultura moderna, è divenuto oggi di fatto uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle comunità umane, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, le attività economico produttive e l’ambiente.

Il paesaggio svolge, dunque, importanti funzioni di interesse generale: sul piano culturale, sociale, ecologico, ambientale, e costituisce (in particolare in una nazione come l’Italia ed ancor più in regioni come la Toscana) una risorsa essenziale anche per l’attività economica.

Il paesaggio coopera, anche a livello internazionale, per l’elaborazione e il mantenimento delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così con un apporto determinante al benessere ed alla soddisfazione dei cittadini, oltre al consolidamento delle identità nazionali non meno che dell’identità europea.

Il paesaggio è in ogni luogo un elemento fisico percettivo importante ed insostituibile della qualità della vita: tanto nelle aree urbane quanto nelle campagne, e sia nei territori degradati (bisognosi di recupero) che nelle zone eccezionali o di grande qualità.

Il paesaggio in definitiva elemento chiave del benessere individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua corretta gestione, la sua equilibrata pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo e per ciascuna comunità.

Con questi presupposti e sulla base di questi principi la legislazione in materia si è dotata oggi di uno specifico “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Tale legislazione fonda le sue radici nelle prime emanazione normative in materia di monumenti storici e valori estetico paesaggistici: le leggi del 1939, la numero 1089 sui monumenti e la numero 1497 sulle bellezze paesaggistiche.

La legislazione si è oggi notevolmente accresciuta, specializzata ed articolata tramite tutta una serie di successivi decreti legislativi, correttivi o integrativi del D.l. 42/2004.

Il vincolo paesaggistico è presente sul territorio attraverso specifici Decreti del Ministero per i beni culturali (“dichiarazione di notevole interesse pubblico” – artt. 136-141 D.L. 42/2004 s.m.i.), che individuano delimitate e ben definite parti di territorio ritenute di particolare valore, oppure per categorie generali di beni e risorse territoriali (così dette “aree tutelate per legge” – art. 142 D.L. 42/2002 s.m.i.), come definite in origine dalla legge 431/1985 ed oggi fatte proprie dal Codice sul paesaggio, in cui il valore paesaggistico è intrinseco, quali ad esempio: le coste marine, i laghi, i ghiacciai, le montagne al di sopra di una certa quota ed appunto i territori ricadenti nei parchi e nelle riserve naturali.

Il vincolo è oggi gestito di concerto tra le Amministrazioni regionali e le Soprintendenze, in quanto materia compartecipata Stato Regioni.

Alle Regioni, con il consulto obbligatorio e vincolante delle Soprintendenze, compete la pianificazione e l’autorizzazione paesaggistica (artt. 143-146 D.L. 42/2004); le Regioni hanno altresì la facoltà di sub-delegare agli Enti locali (Comuni, Province, ecc.), per i rispettivi territori, queste competenze.

Così è stato per la Regione Toscana, che ha sub-delegato, attraverso la propria legislazione sul governo del territorio regionale (legge 1/2005 con le successive modifiche e integrazioni – il testo è scaricabile anche nella Sezione Leggi), ai Comuni, ed agli Enti Parco regionali in precedenza, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

L’aggiornamento del 2009 alla legislazione regionale sul governo del territorio ha fatto si che oggi in Toscana le autorizzazioni paesaggistiche in regime ordinario siano di completa competenza dei Comuni, mentre le attestazioni di compatibilità paesaggistica, ovvero le autorizzazioni in regime di sanatoria, siano di competenza degli enti parco regionali all’interno dei propri territori.

La Regione Toscana si è dotata di recente anche dello strumento di pianificazione paesaggistica dell’intero territorio regionale: il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT); il quale costituirà, assieme ai piani territoriali dei parchi regolarmente approvati e vigenti, il piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il PIT pertanto diviene strumento guida a cui si devono adeguare tutti gli altri strumenti di pianificazione e governo del territorio propri degli Enti locali (piani regolatori comunali, piani di coordinamento provinciale, ecc.).

In questo quadro emerge ancora con forza che la tutela e il rispetto del territorio, all’interno di uno sviluppo sostenibile, devono essere centrati sulla salvaguardia della biodiversità, che si riflette anche in una costante attenzione alla tutela del paesaggio, nella consapevolezza che all’interno delle aree di elevata e riconosciuta naturalità (quali appunto i parchi) la tutela del paesaggio è quella data dalla tutela stessa degli ecosistemi e della biodiversità presenti, e pertanto si conferma una competenza prioritaria degli Enti Parco anche in materia di disciplina paesaggistica.

Competenze

Postato il

9 Luglio 2019

Competenze

Postato il

9 Luglio 2019